Una sentenza storica, la numero 9834 della Cassazione, che equipara il "tradimento online" a quello reale; le prove: i messaggi sui social network o altri strumenti digitali.
E' stato denominato "online flirting" e chi lo pratica può subìre la domanda di separazione giudiziale con addebito, allo stesso modo come se avesse commesso adulterio nella vita reale.
Così commenta l’Avvocato Elisa Anania:” La rivoluzione introdotta dalla Cassazione pone l’accento sul tradimento che si consuma tramite social network e mezzi digitali. E’ importante dunque ricordare sempre che la condotta online è equiparabile a quella della vita di tutti i giorni. Il digitale quindi non è escluso dalla punibilità tipica dei fatti reali. Anzi, è giusto ricordare che alcune condotte realizzate sul web possono essere considerate aggravanti del reato, come nel caso per esempio della diffamazione online, equiparata a alla diffamazione a mezzo stampa, per la sua diffusività potenzialmente molto alta”.
“La ratio della decisione della Corte si ravvisa nel fatto che il flirting viene equiparato ad una condotta punibile reale. Tale condotta seppur digitale, ha una effettiva incidenza nella vita reale di una coppia, capace quindi di compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione” precisa l'Avv. Anania.
La Cassazione quindi riconosce ai messaggi scambiati sui social network la stessa valenza probatoria dell’adulterio in senso classico, spetta al coniuge tradito il diritto allo scioglimento del matrimonio e il conseguente mantenimento, come effettivamente succede nella vita reale.